CRAMS APS opera senza fini di lucro perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale rivolte alle persone e alla comunità.
Nel corso della propria storia l’associazione ha ampliato e sviluppato i propri ambiti di intervento, mantenendo al centro la promozione della cultura, della partecipazione e delle relazioni sociali e aprendosi a nuove esperienze nel campo educativo, artistico, ricreativo, della comunicazione e del benessere della comunità.
Le finalità e le attività attraverso cui CRAMS APS realizza i propri scopi associativi sono definite dallo Statuto, che rappresenta il riferimento fondamentale per l’organizzazione e l’azione dell’associazione.
Di seguito è riportato integralmente l’articolo 4 – Oggetto sociale dello Statuto di CRAMS APS.
Il nostro impegno, nello Statuto
Le finalità dell’associazione e le attività di interesse generale sono definite dall’articolo 4 dello Statuto di CRAMS APS.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica.
In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:
lettera j) – radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lettera d), secondo periodo – attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si specifica che le attività generali individuate sono a scopo prioritario dell’Associazione, che intende stimolare e sostenere la crescita culturale e sociale del territorio attraverso la promozione di iniziative di studi, ricerca, informazione e produzione di opere intese a promuovere la cultura e l’arte in tutte le loro molteplici forme.
Attività che si intendono promuovere in ogni forma e con ogni mezzo legalmente consentito, promuovendo e gestendo circoli culturali, club, giornali, gruppi artistici o del tempo libero, centri sociali, librerie, sale di letture, siti internet, gallerie, videoteche, emittenti radiotelevisive, al fine di diffondere il dialogo culturale, la libera informazione, la formazione di educatori e di personale specializzato, la responsabile partecipazione alla vita sociale. Attraverso l’utilizzo dell’informatica e delle moderne tecnologie, l’associazione intende farsi promotrice anche di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, etnologico e delle risorse paesaggistico-naturali del territorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo, l’associazione intende esplicare la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo, comprendendo anche attività nell’ambito della formazione extra-scolastica e professionale, occupandosi:
L’Organo amministrativo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
L’Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.